Statuti della Lega Svizzera dei Tatuatori Profesionisti

Art. 1

I. Personalità, sede e scopo

  1. La Lega Svizzera dei Tatuatori professionisti (LSTP) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 seg. dello ZGB. La sua durata è illimitata.
  2. La sede della lega è nel luogo del Presidente.

Art. 2

La lega ha come scopo:

  1. L'unione di persone che lavorano come tatuatori, le quali sono specializzate ed esercitano la loro professione in Svizzera
  2. La tutela e la promozione della professione
  3. La tutela adeguata della protezione dei titoli
  4. Il rispetto di norme unificate per l'esercizio della professione
  5. L'incoraggiamento del perfezionamento dei membri
  6. La cura dello spirito collegiale fra i suoi membri.

Art. 3

II. Norme

I membri della lega si impegnano:

  1. A rispettare gli statuti del VST
  2. Ad operare nel rispetto del diploma corporativo del VST.
  3. A rispettare le direttive del VST
  4. A fare riferimento alle normative generali per una corretta pratica operativa di tatuaggi, make up permanente, piercing e altri metodi analoghi dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e al regolamento complementare d'igiene del VST.

Art. 4

III. Appartenenza

  1. La lega è costituita da membri attivi, passivi e candidati all'adesione.
  2. Vengono ammessi fra i membri solo persone che soddisfano i seguenti requisiti:
  • Le normative generali per una corretta pratica operativa di tatuaggi, make up permanente, piercing e altri metodi analoghi dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e al regolamento complementare d'igiene del VST
  • Garantire almeno due anni di esperienza come tatuatore professionista e libero esercizio della professione
  • Disporre di uno studio proprio in locali separati o come partner presso un membro VST
  • Possono diventare membri attivi i tatuatori non professionisti, che hanno un interesse dimostrabile per questa professione e che contemporaneamente vengono scelti nel consiglio d'amministrazione. La loro appartenenza termina nel momento in cui non fanno più parte del consiglio d'amministrazione.
  • Come candidati all'adesione si accettano persone che si dichiarano disposti a soddisfare le condizioni richieste per un membro attivo entro l'anno a venire. La quota di adesione per i candidati corrisponde al 50% della quota per i membri attivi. I candidati all'adesione possono partecipare all'assemblea generale, ma non hanno diritto al voto e non possono venir eletti a far parte del consiglio d'amministrazione. Il periodo di candidatura all'adesione è limitato a 3 anni.
  • Membri passivi sono ex membri attivi che provvisoriamente non esercitano come professione principale quella di tatuatore professionista, ed ex membri del consiglio d'amministrazione. La quota di adesione per i membri passivi corrisponde al 50% della quota per i membri attivi. I candidati all'adesione possono partecipare all'assemblea generale, ma non hanno diritto al voto e non possono venir eletti a far parte del consiglio d'amministrazione. Se un membro del consiglio d'amministrazione diventa membro passivo, la sua attività nell'ambito del consiglio d'amministrazione termina allo scadere del periodo di carica.
  • Membri onorari sono persone nominate nell'ambito dell'assemblea generale per meriti specifici nel settore dei tatuaggi o a favore del VST. I membri onorari non devono corrispondere alcuna quota di adesione e hanno il diritto di voto.

Art. 5

I membri sono responsabili, affinché i partner e gli impiegati del loro studio, che non sono membri del VST, siano a conoscenza delle disposizioni interne alla lega. Della loro osservanza ne rispondono alla lega.

Art. 6

  1. L'ammissione di membri viene decisa dal consiglio d'amministrazione dopo un controllo da parte della ombdusperson responsabile.
  2. Il consiglio d'amministrazione può respingere richieste di ammissione di candidati non idonei.
  3. I nomi e gli indirizzi dei membri ammessi devono essere pubblicati nell'organo della lega. Se entro trenta giorni dalla pubblicazione, da parte dei membri non arrivano ricorsi motivati per iscritto riguardo le ammissioni richieste, esse sono da considerarsi accolte.
  4. Riguardo ai ricorsi dei membri verso le ammissioni richieste decide definitivamente l'assemblea generale.
  5. Gli organi del VST non sono obbligati a rendere noti al richiedente i motivi del rifiuto della richiesta.
  6. Chi non possiede più i requisiti necessari all'ammissione, perde il diritto di far parte della lega.
  7. La nomina di un membro onorario viene decisa dall'assemblea generale. Ogni membro ha il diritto di proporre una persona come membro onorario rifacendosi a particolari meriti di tale persona. La nomina può avvenire solo se la persona indicata si dichiara consenziente.

Art. 7

Solo i membri attivi hanno il diritto di dichiarasi pubblicamente membri della Lega svizzera dei tatuatori professionisti e di utilizzarne logo e nome ai fini pubblicitari.

Art. 8

Il ritiro dalla lega può avvenire con un preavviso di tre mesi al termine di un anno finanziario.

Art. 9

  1. Il consiglio d'amministrazione può escludere un membro dalla lega, se lo si ritiene indegno di farne parte.
  2. Motivi per un'espulsione possono essere in particolare: Mancanze verso le decisioni di questi statuti, del regolamento d'igiene e di decisioni interne alla lega. Mancato pagamento delle quote dopo due solleciti scritti.
  3. Un membro escluso può fare ricorso all'assemblea generale entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 10

IV. Organi

Gli organi della lega sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione ed i revisori dei conti.

Art. 11

A. Assemblea generale

  1. Ogni anno vi è un'assemblea generale. Di regola, deve essere indetta entro 3 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario. Luogo e data devono venire comunicati ai membri almeno con 2 mesi d'anticipo negli organi della lega.
  2. L'invito all'assemblea generale deve avvenire almeno 2 mesi prima, indicando gli argomenti da trattare.
  3. Le mozioni addotte non presentate all'assemblea generale e nell'invito possono venire prese in esame dal consiglio d'amministrazione.

Art. 12

Le assemblee generali straordinarie devono essere convocate, se il consiglio d'amministrazione lo ritiene necessario e se i revisori dei conti o il 50% dei membri aventi diritto di voto lo richiedono. Gli inviti devono essere pubblicati entro due mesi dall'istanza e per lo meno due settimane prima dell'assemblea.

Art. 13

Sono di competenza dell'assemblea generale:

  1. Le modifiche agli statuti
  2. La scelta o la rimozione del consiglio d'amministrazione e dei suoi Presidenti e revisori dei conti.
  3. A scelta di una ombudsperson neutrale.
  4. L'esame del rapporto annuale, del conto annuale, l'approvazione del consiglio d'amministrazione e la redazione finale sull'utilizzo delle eccedenze e delle riserve.
  5. L'approvazione del preventivo, la determinazione delle quote associative dei membri e la tassa d'iscrizione dei nuovi soci.
  6. La decisione riguardo la creazione di istituzioni e opere oppure partecipazioni a questo riguardo nell'ambito delle finalità della lega.
  7. La scelta riguardo al ricorso con l'esclusione di membri secondo l'art. 6 cifr. 6 di questi statuti.
  8. La scelta riguardo ulteriori istanze del consiglio d'amministrazione o di singoli membri. Tali istanze di singoli membri devono venire inoltrate al più tardi quattro mesi prima dell'assemblea generale.
  9. Lo scioglimento della lega.

Art. 14

  1. Ogni assemblea generale convocata secondo lo statuto è atta a deliberare sull'art. 24.
  2. L'assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei votanti. Al Presidente spetta il ballottaggio in caso di parità.
  3. In caso di votazioni, nella prima votazione decide la maggioranza assoluta, nella seconda quella relativa. In caso di parità si tira a sorte.
  4. Per le modifiche agli statuti è necessaria l'assenso dei tre quarti dei membri presenti.
  5. Le votazioni e le elezioni sono aperte, a meno che almeno i tre quarti dei membri presenti o del consiglio d'amministrazione non richiedano il voto segreto.

Art. 15

B. Consiglio d'amministrazione

  1. Il consiglio d'amministrazione rappresenta l'associazione al di fuori.
  2. Il consiglio d'amministrazione è composto da per lo meno di 5 membri, dei quali almeno due devono essere membri attivi; è composto dal Presidente, da un segretario e da tre proprietari.
  3. La durata della carica dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni. Se uno dei membri se ne va prima della scadenza, al suo posto entra un nuovo membro scelto. E' ammesso il diritto alla rielezione.

Art. 16

  1. Nei poteri del consiglio d'amministrazione sono inclusi tutti gli affari, che non sono riservati dagli statuti dell'assemblea generale.
  2. Il consiglio d'amministrazione decide riguardo all'ammissione e all'esclusione dei membri, quest'ultima con riserva di ricorso all'assemblea generale.
  3. Al consiglio d'amministrazione spetta in particolare l'amministrazione del VST, la preparazione dell'assemblea generale e l'attuazione delle sue decisioni, a meno che non deleghi questi compiti a terzi.
  4. È atto a deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.
  5. Il consiglio d'amministrazione decide con la maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità al Presidente spetta il ballottaggio.
  6. Il consiglio d'amministrazione designa le persone autorizzate alla firma e le modalità dell'autorizzazione.
  7. All'esterno, il consiglio d'amministrazione è rappresentato dal suo Presidente. In qualità di Presidente egli è anche responsabile dell'adempimento dei compiti del consiglio d'amministrazione.

Art. 17

Nella seduta del consiglio d'amministrazione vengono fatti dei protocolli, che devono essere firmati dal protocollista.

Art. 18

I membri del consiglio d'amministrazione hanno diritto ad un importo di indennizzo pari a CHF 100.- per ogni seduta alla quale hanno partecipato. Per eventuali spese, derivate dall'esercizio della loro attività nell'ambito della Lega, verrà loro assegnato nell'ambito dell'assemblea generale un budget in base al preventivo per l'anno finanziario a venire.

Art. 19

Il segretariato della lega dipende dal Presidente.

Art. 20

C. Revisori

  1. L 'assemblea generale sceglie per tre anni due revisori dei conti ed un sostituto.
  2. Ai revisori dei conti spetta l'esame del conto annuale. Essi presentano all'assemblea generale un rapporto scritto.

D. Ombudsperson

  1. Alla ombudsperson spetta l'approvazione ed il rispetto del regolamento d'igiene. Una volta l'anno deve informare per iscritto il consiglio d'amministrazione su ogni membro. Il regolamento per l'ombudsperson è rimesso al consiglio d'amministrazione.
  2. L'ombdusperson realizza una perizia scritta nelle mani del consiglio d'amministrazione riguardante l'ammissione dei membri.

Art. 21

V. Lato finanziario

  1. Le entrate della lega sono costituite da:
    Quote associative dei membri e tassa d'iscrizione dei nuovi soci.
    Altre eccedenze da pubblicazioni, rappresentazioni, quotazioni di denaro e da particolari affari della lega
    Donazioni e sovvenzioni
  2. Le quote associative dei membri vengono riscosse per l'anno finanziario in corso dal segretariato nell'ambito dell'assemblea generale. Tutti i membri pagano l'intero importo, anche i membri nuovi subentrati nel corso dell'anno finanziario. I membri nuovi subentrati nella prima metà dell'anno finanziario pagheranno l'intero importo, i membri invece subentrati nella seconda metà dell'anno finanziario pagheranno solo il 50% dell'importo previsto.
  3. L'obbligo contributivo dei membri dimissionari e esclusi rimane fino al termine dell'anno finanziario.
  4. l'anno finanziario viene conteggiato dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 22

  1. I membri della lega non rispondono degli obblighi della lega sul loro obbligo contributivo statutario.
  2. I membri dimissionari o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio della lega.

Art. 23

Per ogni anno finanziario viene stillato un preventivo che deve essere allegato al conto annuale dell'invito all'assemblea generale.

Art. 24

VI. Scioglimento

  1. Per lo scioglimento della lega è necessario l'accordo dei tre quarti di un'assemblea generale convocata secondo lo statuto, nella quale sono presenti per lo meno tre quarti dei membri con diritto di voto.
  2. In caso di scioglimento della lega, il patrimonio disponibile deve essere diviso fra tutti i membri, salvo che l'assemblea deliberante non decida per un diverso utilizzo della liquidazione.

Art. 25

VII. Disposizioni finali

  1. Gli statuti indicati sono stati approvati dalla riunione della congregazione in data 18 aprile 1994, e i relativi ampliamenti sono stati approvati nelle riunioni del 6 giugno 1998, 15 aprile 2000, 21 aprile 2001, 27 aprile 2002, 26 aprile 2003.
  2. Tutti gli statuti precedenti perdono la loro validità con l'approvazione degli statuti di cui sopra durante la riunione del 23 aprile 2005.
  3. I rapporti tra i membri e l'associazione, se non diversamente regolati dai suddetti statuti, soggiacciono alle disposizioni del codice civile svizzero (CC).
  4. La denominazione di associazione, utilizzata negli statuti, è valida sia per il VST sia per la congregazione. Si è utilizzata esclusivamente la forma maschile per semplificare la lettura.
  5. Foro competente per ogni controversia legale con l'associazione è la sede dell'associazione stessa.
  6. Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

Lega Svizzera dei Tatuatori professionisti
Luzern, 14.02.2005